V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
mauriziog |
Inserito il - 12/08/2018 : 16:25:23 Buongiorno a tutti volevo condividere con voi tutti questo simpatico progetto che ho visto nel web. https://youtu.be/28vw5aX4wjo
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7 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Mario Falci |
Inserito il - 07/09/2018 : 23:42:55 Io ho un gommoncino ( un canotto praticamente) con un motore elettrico ridicolo ma ho visto che ha un certificato di potenza. praticamente dovrei fare l'assicurazione anche per quello. Meglio andare a remi. |
lquaggi |
Inserito il - 31/08/2018 : 13:22:39 | capelizzari ha scritto: Il punto 3 è una novità. Che rompip... che sono! Io ho un motore da 3 cv su Poletta, e non ho mai fatto l'assicurazione... Questo, tra l'alto, vorrà dire che la potenza deve essere certificata, altrimenti non ti fanno l'assicurazione.
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Quindi: Certificato di potenza per i motori elettrici. Quindi: Motori elettrici autocostruiti... Nada! |
capelizzari |
Inserito il - 31/08/2018 : 09:33:52 | lquaggi ha scritto:
Per quanto riguarda l'assicurazione, non si scappa.
la norma, regola, che devi andare a leggere è quella contenuta nel "Codice delle Assicurazioni, art. 123, che ti riporto
Art. 123. (Natanti)
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico. 2. Sono altresì soggetti all’obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. 3. L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore. 4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
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Il punto 3 è una novità. Che rompip... che sono! Io ho un motore da 3 cv su Poletta, e non ho mai fatto l'assicurazione... Questo, tra l'alto, vorrà dire che la potenza deve essere certificata, altrimenti non ti fanno l'assicurazione. |
lquaggi |
Inserito il - 30/08/2018 : 08:34:47 Per quanto riguarda l'assicurazione, non si scappa.
la norma, regola, che devi andare a leggere è quella contenuta nel "Codice delle Assicurazioni, art. 123, che ti riporto
Art. 123. (Natanti)
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico. 2. Sono altresì soggetti all’obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. 3. L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore. 4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. |
lquaggi |
Inserito il - 23/08/2018 : 08:39:39 | capelizzari ha scritto: Non conosco la legge. Forse c'è un limite alla potenza per cui puoi non fare niente... Forse...
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Ho cercato un po' su internet, non ho trovato niente, bisognerebbe chiamare una capitaneria di porto. |
capelizzari |
Inserito il - 22/08/2018 : 18:34:42 | lquaggi ha scritto:
Carino, non pensavo avesse una spinta decente, visto le dimensioni del motore e dell'elica.
Però qui da noi c'è un problema.... E' pur sempre un motore, che necessita del certificato di potenza e dell'assicurazione per poter metterlo in acqua. Chi te li fa?
P.S.: - Solita burocrazia italiana...
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Non conosco la legge. Forse c'è un limite alla potenza per cui puoi non fare niente... Forse... |
lquaggi |
Inserito il - 19/08/2018 : 15:49:05 Carino, non pensavo avesse una spinta decente, visto le dimensioni del motore e dell'elica.
Però qui da noi c'è un problema.... E' pur sempre un motore, che necessita del certificato di potenza e dell'assicurazione per poter metterlo in acqua. Chi te li fa?
P.S.: - Solita burocrazia italiana... |
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